Ai conviventi di fatto sono riconosciuti numerosi diritti, tra i quali:
- la visita al convivente di fatto detenuto;
- la visita, l'assistenza e l'accesso ai dati personali in ambito sanitario in caso di malattia o ricovero;
- la facoltà di designare il partner come rappresentante in caso di incapacità e, in caso di morte, le scelte sulla donazione di organi e celebrazioni funerarie;
- in caso di decesso del proprietario (o del conduttore dell'immobile) spetta al convivente superstite il diritto di abitazione o di succedere nel rapporto;
- se uno dei conviventi è interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato come tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- in caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno come avviene per il coniuge superstite.
Si ricorda che nel caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere redatto in forma scritta
- deve essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (in questo caso un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti).
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza con firma autenticata da un notaio o da un avvocato deve essere trasmesso dal professionista al Comune entro 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC con firma digitale e sarà conservato agli atti.
Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:
- accordo delle parti;
- recesso da parte di una delle parti;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei due contraenti.
La legge dispone che sia l'accordo di risoluzione che il recesso unilaterale debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio o dall'avvocato.
Resta ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento dei diritti reali immobiliari.