Con il Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73 il Governo ha stabilito delle misure volte a modificare la materia della prevenzione vaccinale. Con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 sono successivamente state apportate ulteriori modificazioni al testo.
Successivamente il quadro operativo è stato specificato da una serie di circolari e da ultimo innovato da disposizioni ministeriali il cui scopo dichiarato è la semplificazione degli adempimenti.
La previsione fondamentale è l’obbligo delle seguenti vaccinazioni:
1. anti-poliomelitica;
2. anti-difterica;
3. anti-tetanica;
4. anti-epatitica B;
5. anti-pertossica;
6. anti Haemophilus influenzae tipo B;
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Vaccino esavalente
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7. anti-morbillosa;
8. anti-rosolia;
9. anti-parotite;
10. anti-varicella.
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Vaccino quadrivalente
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Per i nati nel 2017 tutte le vaccinazioni sono obbligatorie, mentre ai nati dal 2001 al 2016 dovranno essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita.
Sono esentati dalle vaccinazioni i soggetti che risultano immunizzati in via definitiva a seguito di malattia naturale; mentre i vaccini potranno essere omessi o differiti nel caso di accertato pericolo per la salute del bambino, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
Servizi educativi e obblighi vaccinali
All’atto dell’iscrizione a istituti scolastici per studenti tra zero e sedici anni, gli esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori potranno presentare una delle seguenti documentazioni:
a) prova dell’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa in base all’età (copia del libretto delle vaccinazioni originale vidimato dal competente servizio della ASL, certificato vaccinale oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate);
b) documentazione che consenta l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (per immunizzazione a seguito di malattia naturale o per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate). Nel caso di immunizzazione va presentata copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, oppure attestazione di avvenuta immunizzazione rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta. L’omissione/differimento, invece, dovranno essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità;
c) formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della ASL.
La circolare emanata nel luglio 2018 ha previsto altresì che:
- Per le Regioni presso le quali non è stata istituita un’anagrafe vaccinale:
1) per il solo anno scolastico 2018/2019, in ipotesi di prima iscrizione, nel caso in cui i genitori non presentino entro il 10 luglio 2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, i minorenni potranno essere ammessi alla frequenza sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate entro il termine di scadenza per l’iscrizione;
2) quando invece la procedura d’iscrizione all’anno scolastico/calendario annuale 2018/2019 è avvenuta d’ufficio (perché già iscritto all’anno passato e in regola), il minorenne è ammesso alla frequenza sulla base della documentazione già presentata nel corso dell’anno scolastico-calendario annuale 2017/2018. Questo salvo nel caso in cui debba essere sottoposto ad una nuova vaccinazione o a un richiamo; in quest’ultimo caso i genitori hanno la facoltà di presentare, entro il 10 luglio 2018, una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta vaccinazione, che sarà soggetta alle verifiche;
3) per il solo anno scolastico 2018/2019, nell’ipotesi d’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia (0-6 anni) dopo il 10 luglio 2018, il minorenne avrà accesso ai servizi presentando la documentazione sopra riportata, ivi compresa la dichiarazione sostitutiva.
- Per le Regioni presso le quali è stata istituita un’anagrafe vaccinale:
Per il solo anno scolastico 2018/2019, i minori indicati negli elenchi con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione” potranno essere ammessi alla frequenza a seguito della presentazione, da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutela, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018.
I minori non vaccinabili per ragioni di salute, che sarebbero esposti ad un rischio non trascurabile se i loro compagni di classe non fossero vaccinati, saranno inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.
Le succitate dichiarazioni sostitutive, a cui non deve fare quindi più seguito la presentazione di documentazione probatoria (come previsto in precedenza) saranno sottoposte a verifica della loro veridicità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le conseguenze previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. e del Codice Penale in caso di falsità.
È prevista l’istituzione di una Anagrafe nazionale vaccini per semplificare gli adempimenti e garantire una corretta vaccino-vigilanza.